Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2409/86 è modificato come segue:
In vigore dal 3 mar 1988
1) All', primo comma, le date del «1o aprile 1985 » e del « 1o ottobre 1985 » sono sostituite dalla data del « 1o marzo 1986 ».
2) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 10
Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 non si applicano agli alimenti composti per animali consegnati con cisterne o contenitori ad un'azienda agricola o ad un centro di ingrasso che utilizzano tali alimenti composti, alle condizioni di cui all'articolo 11. »
3) All'articolo 14, punto 4, primo comma il testo della frase preliminare è sostituito dal seguente testo:
« Nel quadro della deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, il termine previsto dall'articolo 4 è portato a 180 giorni e il controllo previsto al punto 2, lettera a) si considera come effettuato e la garanzia di trasformazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2 viene svincolata sempreché l'aggiudicatario presenti: ».
4) L'applicazione dell'articolo 27 bis è sospesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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