Art. 7

Al momento del deposito presso la Commissione della domanda di licenza, sono fornite le informazioni seguenti:

In vigore dal 29 feb 1988
a) nome della nave; b) numero di immatricolazione; c) lettere e cifre esterne di identificazione; d) porto di immatricolazione; e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore; f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto; g) potenza del motore; h) indicativo di chiamata e frequenza radio; i) zona di pesca prevista j) periodo per il quale è chiesta la licenza.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1988/580 — Al momento del deposito presso la Commissione della domanda di licenza, sono fornite le informazioni seguenti: | Portale Normativo