Art. 7
Al momento del deposito presso la Commissione della domanda di licenza, sono fornite le informazioni seguenti:
In vigore dal 29 feb 1988
a) nome della nave;
b) numero di immatricolazione;
c) lettere e cifre esterne di identificazione;
d) porto di immatricolazione;
e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto;
g) potenza del motore;
h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
i) zona di pesca prevista
j) periodo per il quale è chiesta la licenza.
Storico versioni
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Proeli:reg:1988:580:oj#art-7