Art. 2
In vigore dal 29 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pa. 20.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.
(4) GU n. L 330 del 21. 11. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1.
(6) GU n. L 320 del 10. 11. 1987, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:560:oj#art-2