Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pa. 20. (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99. (4) GU n. L 330 del 21. 11. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1. (6) GU n. L 320 del 10. 11. 1987, pag. 5.
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