Art. 3
In vigore dal 25 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(2) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 5.
(3) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 35.
(4) GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 17.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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