Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. (2) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 5. (3) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 35. (4) GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 17.
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