Art. 5

In vigore dal 22 feb 1988
Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1o ottobre 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1988, eccede il 20 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischi di non essere utilizzata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1988, il totale delle importazioni di prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1988 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale versata nella rispettiva riserva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:500:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo