Art. 2
In vigore dal 22 feb 1988
1. Una prima parte di 7 800 hl del contingente tariffario comunitario menzionato all' è ripartita tra gli Stati membri; le quote che sono valide fino al 31 dicembre 1988 ammontano a:
Germania 560 hl
Regno Unito 7 240 hl 2. La seconda parte, pari a 18 200 hl, costituisce la riserva.
3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione negli altri Stati membri ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui il saldo disponibile della riserva lo consenta.
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