Art. 5
In vigore dal 22 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
H.-D. GENSCHER
(1) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.
(2) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.
Storico versioni
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