Art. 2
In vigore dal 22 feb 1988
1. Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l', paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.
2. Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume comunitario.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione al loro prelievo, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
Storico versioni
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