Art. 4

In vigore dal 4 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di detto periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1988. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9. (3) GU n. C 63 del 18. 3. 1986, pag. 5. (4) GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 12. Regolamento (CEE) n. 2495/86 della Commissione dell'1. 8. 1986, (5) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 32. Decisione 85/589/CEE del 26. 11. 1986, (1) GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 12. (2) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 32.
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