Art. 2

In vigore dal 4 feb 1988
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio, di cui al codice ex 2841 60 00 delle nomenclatura combinata originario della Repubblica popolare cinese e prodotto e/o esportato dalla società cinese « China National Chemicals, Import and Export Corporation » (Sinochem). 2. L'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo netto per chilogrammo, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e l'importo di 2,30 ECU, oppure al 28 % di detto prezzo, scegliendo di volta in volta l'importo più elevato. 3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. 4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia equivalente all'importo del dazio provvisorio.
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