Art. 1

In vigore dal 4 feb 1988
La tassa di compensazione di cui all'articolo 53, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 non è riscossa all'importazione dei prodotti seguenti: 1. a) vino rosso, compreso il vino rosato, b) vino bianco diverso da quello presentato all'importazione sotto la denominazione del vitigno Riesling o Sylvaner, c) vino liquoroso, d) vino alcolizzato, originari e in provenienza: - dall'Algeria, - dall'Argentina, - da Cipro, - da Israele, - dal Marocco, - dalla Romania; 2. a) vino rosso, compreso il vino rosato, b) vino bianco diverso da quello di cui alla lettera c), c) vino bianco presentato all'importazione sotto la denominazione del vitigno Riesling o Sylvaner, d) vino liquoroso, e) vino alcolizzato, originari e in provenienza: - dal Sudafrica, - dall'Australia, - dall'Austria, - dalla Bulgaria, - dal Cile, - dall'Ungheria, - dalla Svizzera, - dalla Cecoslovacchia, - dalla Tunisia, - dalla Turchia, - dalla Iugoslavia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:333:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo