Art. 1
In vigore dal 4 feb 1988
La tassa di compensazione di cui all'articolo 53, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 non è riscossa all'importazione dei prodotti seguenti:
1. a) vino rosso, compreso il vino rosato,
b) vino bianco diverso da quello presentato all'importazione sotto la denominazione del vitigno Riesling o Sylvaner,
c) vino liquoroso,
d) vino alcolizzato,
originari e in provenienza:
- dall'Algeria,
- dall'Argentina,
- da Cipro,
- da Israele,
- dal Marocco,
- dalla Romania;
2. a) vino rosso, compreso il vino rosato,
b) vino bianco diverso da quello di cui alla lettera c),
c) vino bianco presentato all'importazione sotto la denominazione del vitigno Riesling o Sylvaner,
d) vino liquoroso,
e) vino alcolizzato,
originari e in provenienza:
- dal Sudafrica,
- dall'Australia,
- dall'Austria,
- dalla Bulgaria,
- dal Cile,
- dall'Ungheria,
- dalla Svizzera,
- dalla Cecoslovacchia,
- dalla Tunisia,
- dalla Turchia,
- dalla Iugoslavia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:333:oj#art-1