Art. 2

In vigore dal 1 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17. (3) GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1. (4) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 31. ALLEGATO « ALLEGATO XI Controllo e verifica nazionale delle spese del FEAOG, sezione garanzia - Informazioni che devono figurare nella relazione, in conformità dell'articolo 5, lettera d) 1. Nella relazione debbono figurare, per ogni organismo pagatore, informazioni sui controlli effettuati per accertare che le operazioni, i pagamenti, le procedure contabili ed amministrative dell'organismo pagatore siano state effettuate in modo appropriato. 2. Nella relazione debbono essere compendiate le informazioni relative alle attività delle diverse istanze preposte al controllo delle operazioni degli organismi pagatori, comprese quelle relative agli organismi di controllo interno e di controllo esterno. Non è necessario che tale relazione fornisca le informazioni relative alle attività delle Corti dei conti nazionali nella misura in cui il servizio responsabile della redazione della relazione non possa dare tali informazioni per ragioni giuridiche. 3. La relazione deve fornire una descrizione della struttura dei controlli relativi ad ogni organismo pagatore (sia i controlli interni che i controlli esterni), comprendente: - il nome di ciascuno degli organismi di controllo; - l'indicazione del numero di addetti di ogni organismo di controllo che hanno partecipato al controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia, e le rispettive qualifiche; - gli aspetti particolari del controllo delle spese di cui ogni organismo di controllo è responsabile. 4. La relazione deve contenere informazioni sulle operazioni di controllo eseguite dagli organismi di controllo di cui al punto 3, con particolare riferimento ai seguenti elementi: i) Controllo dei sistemi Descrizione dei controlli eseguiti per accertare l'efficacia e la validità dei sistemi contabili dell'organismo pagatore e le modalità di controllo interno. ii) Controlli prima del pagamento Descrizione dei controlli effettuati prima del pagamento per accertare che il pagamento proposto sia corretto ed in conformità della regolamentazione comunitaria. iii) Controlli dopo il pagamento Descrizione dei controlli effettuati dopo il pagamento per accertare che l'aiuto sia stato pagato in conformità della regolamentazione comunitaria e ricevuto dal beneficiario legittimo. iv) Controllo della contabilità Descrizione dei controlli eseguiti per accertare che i libri contabili degli organismi pagatori siano accuratamente tenuti e che tutte le transazioni vi siano registrate immediatamente, correttamente e integralmente. v) Controllo delle dichiarazioni al FEAOG Descrizione dei controlli eseguiti per accertare che le dichiarazioni mensili ed annue al FEAOG siano corrette, conformi alle norme comunitarie e concordanti con i libri contabili. vi) Altri controlli Descrizione di tutte le altre attività di controllo, non riprese nei punti i) e v), che vengono effettuate ai fini di verificare che le spese siano state correttamente impegnate in conformità della regolamentazione comunitaria e correttamente dichiarate al FEAOG. Deve essere altresì indicato se non è stato eseguito alcun controllo per quanto concerne determinati aspetti. 5. La relazione deve contenere informazioni sui risultati delle operazioni di controllo eseguite presso ciascun organismo pagatore. Non è necessario fornire informazioni specifiche sui casi individuali. »
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