Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1723/72 è modificato come segue:

In vigore dal 1 feb 1988
1) All'articolo 5 la prima frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: « Lasciate impregiudicate le disposizioni dell', paragrafo 1, lettera b), le relazioni indicate all', paragrafo 1, lettera a) sono presentate da ogni servizio e organismo pagatore in conformità dello schema seguente: ». 2) All'articolo 5 la lettera d) è sostituita dal testo seguente: « d) Controllo e verifica nazionale delle spese del FEAOG, sezione garanzia: indicazioni particolareggiate sulle informazioni da includere nelle relazioni sotto questa voce figurano nell'allegato XI ». 3) L'allegato del presente regolamento diventa l'allegato XI.
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