Art. 2
In vigore dal 29 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 28 gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.
(4) GU n. L 188 dell'8. 7. 1987, pag. 29.
(5) GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 25.
Storico versioni
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