Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 28 gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1. (4) GU n. L 188 dell'8. 7. 1987, pag. 29. (5) GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 25.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:276:oj#art-2