Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 2192/81 è modificato come segue:

In vigore dal 29 gen 1988
1) All', il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: « 3. L'aiuto di cui all', paragrafo 1 non può essere cumulato, limitatamente al Regno Unito, con la riduzione del prelievo speciale di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3667/83 del Consiglio (1). A tal fine, l'ammontare della riduzione del prelievo speciale surriferita è dedotto dall'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo. (1) GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16. » 2) L'articolo 6 è soppresso.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1988/274 — Il regolamento (CEE) n. 2192/81 è modificato come segue: | Portale Normativo