Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 2192/81 è modificato come segue:
In vigore dal 29 gen 1988
1) All', il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
« 3. L'aiuto di cui all', paragrafo 1 non può essere cumulato, limitatamente al Regno Unito, con la riduzione del prelievo speciale di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3667/83 del Consiglio (1).
A tal fine, l'ammontare della riduzione del prelievo speciale surriferita è dedotto dall'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
(1) GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16. »
2) L'articolo 6 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:274:oj#art-2