Art. 6

In vigore dal 25 gen 1988
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa senza indugio sulle scorte delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve. La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1988, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'. Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile, e a tal fine ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua ques'ultimo prelievo.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1988/249 | Portale Normativo