Art. 5

In vigore dal 25 gen 1988
Gli Stati versano nella riserva, entro il 1o ottobre 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1988 eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1988, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1988 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1988/249 | Portale Normativo