Art. 2
In vigore dal 22 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.
(6) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(7) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.
(8) GU n. L 342 del 4. 12. 1987, pag. 10.
Storico versioni
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