Art. 2

In vigore dal 22 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 3. (4) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6. (6) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (7) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12. (8) GU n. L 342 del 4. 12. 1987, pag. 10.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:190:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo