Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2169/86 è modificato come segue:

In vigore dal 22 gen 1988
1) All'articolo 4, paragrafo 3, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente testo: « - da una dichiarazione da cui risulti che l'amido o la fecola da utilizzare sono stati ottenuti direttamente da granturco, frumento, riso o patate o che i prodotti derivati da utilizzare, elencati nell'allegato I, sono stati ottenuti direttamente da detto amido o da detta fecola ». 2) All'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: « Nel caso di scambi intracomunitari dei prodotti di cui trattasi la prova è costituita dalla presentazione di una copia dell'esemplare di controllo T 5, rilasciata conformemente all' del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione (1). La casella 104 dell'esemplare di controllo T 5, in corrispondenza della voce "altre", va compilata inserendo una delle seguenti diciture: - Destinado a la transformación con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CEE) no 2169/86 - Til forarbejdning i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, i forordning (EOEF) nr. 2169/86 - Zur Verarbeitung gemaess Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2169/86 bestimmt - Na chrisimopoiitheí gia ti metapoíisi sýmfona me to árthro 7 parágrafos 4 toy kanonismoý (EOK) arith. 2169/86 - To be used for processing in accordance with Article 7, paragraph 4 of Regulation (EEC) No 2169/86 - À utiliser pour la transformation conformément à l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2169/86 - Da utilizzare per la trasformazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/86 - Bestemd voor verwerking overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2169/86 - A ser utilizado para transformação, em conformidade com o nº 4 do artigo 7º do Regulamento (CEE) nº 2169/86 (1) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1. » 3) All'articolo 9, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: « 2. Il pagamento della restituzione a norma del paragrafo 1 avviene entro 150 giorni a decorrere dal ricevimento, da parte dell'autorità competente, delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Tuttavia, su richiesta del fabbricante, l'autorità competente può procedere al pagamento di un anticipo equivalente all'importo della restituzione alla produzione dopo 30 giorni dal ricevimento di tali informazioni. L'anticipo è subordinato al deposito di una cauzione, da parte del fabbricante, di importo pari alla somma anticipata, salvo il caso dei prodotti contemplati nella sottovoce 3505 10 50 della nomenclatura combinata. La cauzione è svincolata conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85. »
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/190 — Il regolamento (CEE) n. 2169/86 è modificato come segue: | Portale Normativo