Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 551/85 è modificato come segue:
In vigore dal 21 gen 1988
1) All'articolo 3, paragrafo 2 il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:
« Il titolo d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciato il settimo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché non sia presa in questo periodo una misura di sospensione della fissazione anticipata del prelievo o non sia stata raggiunta la quantità che può beneficiare del prelievo ridotto ».
2) All'articolo 4, il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente testo:
« c) le quantità, per tipo di riso, indicate in titoli non utilizzati;
d) le quantità, per tipo di riso, per le quali i titoli d'importazione sono stati annullati a norma dell'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (*).
(*) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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