Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 551/85 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 551/85 è modificato come segue:

In vigore dal 21 gen 1988
1) All'articolo 3, paragrafo 2 il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo: « Il titolo d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciato il settimo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché non sia presa in questo periodo una misura di sospensione della fissazione anticipata del prelievo o non sia stata raggiunta la quantità che può beneficiare del prelievo ridotto ». 2) All'articolo 4, il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente testo: « c) le quantità, per tipo di riso, indicate in titoli non utilizzati; d) le quantità, per tipo di riso, per le quali i titoli d'importazione sono stati annullati a norma dell'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (*). (*) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1 ».
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