Art. 3
In vigore dal 19 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 338 del 13. 12. 1980.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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