Art. 2

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

In vigore dal 19 gen 1988
- i quantitativi di granturco ibrido da semina per i quali sono stati richiesti titoli di importazione, - il paese d'origine, ripartiti in base alla nomenclatura combinata (NC 1005 10, 11, 13, 15, 19). La comunicazione di cui sopra deve effettuarsi con la seguente frequenza: - ogni mercoledì per le domande presentate il lunedì e il martedì, - ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì, - ogni lunedì per le domande presentate il venerdì della settimana precedente. Se nel corso di uno dei periodi di cui al primo comma non sono state presentate domande di titolo, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione mediante telescritto da inviarsi nei giorni sopra indicati. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni lunedì gli originali dei documenti di cui all', paragrafo 1, primo trattino.
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