Art. 2

In vigore dal 18 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 23 giugno 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1988. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 288 del 30. 10. 1985, pag. 5. (5) GU n. L 187 del 9. 7. 1986, pag. 3. (6) GU n. L 56 del 26. 2. 1987, pag. 1.
Storico versioni

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