Art. 2
In vigore dal 18 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 23 giugno 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
I. KIECHLE
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 288 del 30. 10. 1985, pag. 5.
(5) GU n. L 187 del 9. 7. 1986, pag. 3.
(6) GU n. L 56 del 26. 2. 1987, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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