Art. 1

In vigore dal 13 gen 1988
Le norme di qualità relative a lattughe, indivie ricce e scarole di cui alle sottovoci 0705 11 e 0705 29 00 della nomenclatura combinata e ai pimenti o peperoni dolci di cui alla sottovoce 0709 60 10 della nomenclatura combinata figurano rispettivamente negli allegati I e II. Tali norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1035/72. Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare rispetto alle prescrizioni delle norme una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore, e lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:79:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo