Art. 1
In vigore dal 13 gen 1988
Le norme di qualità relative a lattughe, indivie ricce e scarole di cui alle sottovoci 0705 11 e 0705 29 00 della nomenclatura combinata e ai pimenti o peperoni dolci di cui alla sottovoce 0709 60 10 della nomenclatura combinata figurano rispettivamente negli allegati I e II.
Tali norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1035/72.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare rispetto alle prescrizioni delle norme una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore, e lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità.
Storico versioni
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