Art. 8

In vigore dal 23 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9. (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12. (4) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 19. (5) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (6) GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11. (7) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5. (8) GU n. L 155 del 15. 6. 1987, pag. 10.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1987/4008 | Portale Normativo