Art. 5

In vigore dal 23 dic 1987
1. La domanda di titolo d'importazione ed il titolo rilasciato recano, nella casella 14, l'indicazione del paese terzo di cui il prodotto in causa è originario. Il titolo obbliga ad importare da tale paese. 2. In deroga all', paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione; a tal fine, nella casella 22 del medesimo viene iscritta la cifra 0.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:4008:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Regolamento (UE) 1987/4008 | Portale Normativo