Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2771/75 subisce le seguenti modifiche:
In vigore dal 23 dic 1987
1.
Il testo dell' è sostituito dal seguente testo:
«
1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova si applica ai seguenti prodotti:
Codice NC
Designazione delle merci
a)
0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30
aa
a
s
Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte
b)
0408 11 10
0408 19 11
0408 19 19
0408 91 10
0408 99 10
aa
A
A
a
A
A
s
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati, o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atti ad uso alimentare
2. Ai sensi del presente regolamento sono da considerare:
a) "uova in guscio", le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte, diverse dalle uova da cova di cui alla lettera b);
b) "uova da cova" le uova di volatili da cortile destinate alla cova;
c) "prodotti sgusciati interi" le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;
d) "prodotti sgusciati separati", i gialli d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;
e) "trimestre", un periodo di tre mesi che inizia il
1° febbraio, il 1° maggio, il 1° agosto od il 1° novembre.»
2.
Il testo dell'allegato I è sostituito da quello figurante nell'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:4000:oj#art-1