Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2771/75 subisce le seguenti modifiche:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2771/75 subisce le seguenti modifiche:

In vigore dal 23 dic 1987
1. Il testo dell' è sostituito dal seguente testo: « 1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova si applica ai seguenti prodotti: Codice NC Designazione delle merci a) 0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30 aa a s Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte b) 0408 11 10 0408 19 11 0408 19 19 0408 91 10 0408 99 10 aa A A a A A s Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati, o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atti ad uso alimentare 2. Ai sensi del presente regolamento sono da considerare: a) "uova in guscio", le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte, diverse dalle uova da cova di cui alla lettera b); b) "uova da cova" le uova di volatili da cortile destinate alla cova; c) "prodotti sgusciati interi" le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti; d) "prodotti sgusciati separati", i gialli d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti; e) "trimestre", un periodo di tre mesi che inizia il 1° febbraio, il 1° maggio, il 1° agosto od il 1° novembre.» 2. Il testo dell'allegato I è sostituito da quello figurante nell'allegato I del presente regolamento.
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