Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 727/70 subisce la seguente modifica:
In vigore dal 23 dic 1987
Il testo dell' è sostituito dal seguente testo:
«
Si istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.
Tale organizzazione comporta un regime dei prezzi e degli scambi e si applica ai tabacchi greggi o non lavorati ed ai cascami di tabacco, della voce 2401 della nomenclatura combinata.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1987:3999:oj#art-1