Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 727/70 subisce la seguente modifica:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 727/70 subisce la seguente modifica:

In vigore dal 23 dic 1987
Il testo dell' è sostituito dal seguente testo: « Si istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio. Tale organizzazione comporta un regime dei prezzi e degli scambi e si applica ai tabacchi greggi o non lavorati ed ai cascami di tabacco, della voce 2401 della nomenclatura combinata.»
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