Art. 1

Il testo dell'articolo 16, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 15 dic 1987
« 6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26. La modifica dell'allegato B è effettuata secondo la stessa procedura. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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