Art. 1
Il testo dell'articolo 16, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 15 dic 1987
« 6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26. La modifica dell'allegato B è effettuata secondo la stessa procedura. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3808:oj#art-1