Art. 3

In vigore dal 15 dic 1987
1. La pesca nelle divisioni CIEM IV e VI e nelle sottodivisioni CIEM III c e d, sulla base dei contingenti fissati all', è subordinata al rilascio di una licenza da parte della Commissione per conto della Comunità, su richiesta delle autorità svedesi, ed all'osservanza delle condizioni precisate negli allegati II, III e IV. Ciascuna nave deve conservare a bordo copia di questi allegati. 2. Il rilascio delle licenze di cui al paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi: - 56 per la pesca del merluzzo bianco e delle aringhe nel Mar Baltico; - 34 per la pesca delle aringhe e dello sgombro nelle sottodivisioni CIEM VI a e b; - 14 per la pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e « altri » nella divisione CIEM IV. 3. All'atto del deposito di ciascuna richiesta di licenza presso la Commissione, devono essere fornite le informazioni seguenti; a) nome della nave, b) numero d'immatricolazione, c) lettere e cifre esterne di identificazione, d) porto di immatricolazione, e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore, f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto, g) potenza del motore, h) indicativo di chiamata e frequenza radio, i) metodo di pesca previsto, j) zona di pesca prevista, k) specie di pesci che si intendono catturate, l) periodo per il quale la licenza è richiesta. 4. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza. 5. Le licenze possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove. L'annullamento ha effetto con decorrenza dal giorno della restituzione della licenza alla Commissione. Le nuove licenze prendono effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al mese in cui sono state rilasciate. 6. La licenza viene ritirata, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti rispettivi di cui all'. 7. La licenza è ritirata nel caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento. 8. Per un periodo massimo di dodici mesi non può essere rilasciata alcuna licenza alle navi per le quali non siano stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1987/3807 | Portale Normativo