Art. 1
In vigore dal 15 dic 1987
1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera svedese nella zona di pesca delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord del 43°00' N sono autorizzate fino al 31 dicembre 1988 per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
2. Nonostante il paragrafo 1, la pesca esercitata dalle navi che battono bandiera svedese è autorizzata senza restrizioni quantitative nello Skagerrak, nel Kattegat e nell'OEresund.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- Skagerrak: la zona limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hamnstholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese;
- Kattegat: la zona delimitata a nord da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da questo punto al tratto più vicino della costa svedese ed a sud da una linea tracciata dal Capo Hasenore al Capo Gniben, da Korshage a Spodsbjerg e dal Capo Gilbjerg a Kullen;
- OEresund: la zona limitata a nord da una linea tracciata dal Capo Gilbjerg a Kullen e a sud da una linea tracciata dal faro di Stevns al faro di Falsterbo.
4. Le attività di pesca autorizzate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situata oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri, con le seguenti eccezioni:
a) la pesca nello Skagerrak è autorizzata al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca;
b) la pesca nel Kattegat è autorizzata al largo di 3 miglia nautiche dalle coste della Danimarca;
c) la pesca nel Mar Baltico è autorizzata al largo di 3 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca;
d) la pesca nell'OEresund è autorizzata nelle zone e in conformità delle condizioni stabilite nell'allegato II.
5. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.
6. La catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.
Storico versioni
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