Art. 2
In vigore dal 15 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 52 del 23. 2. 1984, pag. 12.
(4) GU n. L 64 del 6. 3. 1986, pag. 12.
(5) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.
(6) GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.
(7) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3.
Storico versioni
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