Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 52 del 23. 2. 1984, pag. 12. (4) GU n. L 64 del 6. 3. 1986, pag. 12. (5) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1. (6) GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6. (7) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3.
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