Art. 4
In vigore dal 14 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
Lars P. GAMMELGAARD
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FF: 9UIT; SETUP: 01; Hoehe: 675 mm; 69 Zeilen; 3291 Zeichen;
Bediener: WILU Pr.: C;
Kunde: ................................
(1) GU n. C 269 dell'8. 10. 1987, pag. 7.
(2) GU n. C 305 del 16. 11. 1987.
(3) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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