Art. 2
In vigore dal 14 dic 1987
Per tener conto degli interssi delle isole Canarie, l'accordo nonché, per quanto necessario alla sua attuazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera della Spagna, registrati a titolo permanente nelle isole Canarie nei registri delle autorità competenti sul piano locale («registros de base»), conformemente alle condizioni della nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (3).
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