Art. 2

In vigore dal 14 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente U. ELLEMANN-JENSEN (1) Parere reso il 20 novembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3785:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 1987/3785 | Portale Normativo