Art. 2
In vigore dal 14 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
U. ELLEMANN-JENSEN
(1) Parere reso il 20 novembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3785:oj#art-2