Art. 5
In vigore dal 14 dic 1987
1. Con effetto al 1o maggio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :
Iugoslavia | 177,7 |
Brasile | 211,5 |
Siria | 259,5 |
Algeria | 242,1 |
Egitto | 434,6 |
2. Con effetto al 16 maggio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :
Grecia | 115,1 |
Venezuela | 113,7 |
Cile | 152,5 |
Turchia | 117,0 |
Marocco | 119,1 |
Israele | 213,6 |
3. Con effetto al 1o luglio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :
Grecia | 76,8 |
Brasile | 63,5 |
Iugoslavia | 85,0 |
Turchia | 64,0 |
Cile | 85,7 |
Israele | 148,8 |
Siria | 210,3 |
Algeria | 173,2 |
Marocco | 93,0 |
Venezuela | 62,9 |
Egitto | 301,0 |
4. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.
Storico versioni
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